Noi non conosciamo le
regolamentazioni di tutte le regioni
riguardanti il posizionamento di
CASA MOBILE su terreno privato e pertanto vi
consigliamo di richiedere maggiori
informazioni agli uffici di
competenza locali, visto che tali
leggi possono
variare da zona a zona.
Il permesso di costruire è necessario in tutti gli interventi di
trasformazione urbanistica e edilizia del territorio come: a) gli interventi di nuova costruzione. Secondo il Testo unico
sull'edilizia sono da considerarsi tali: la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune; la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato; l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; l'installazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee; gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale; la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione
di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche
(cioè aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,
dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d'uso). Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare la
Denuncia di inizio attività (Dia) in alternativa al permesso di
costruire. La scelta del committente e/o del professionista incaricato di attuare
mediante Dia interventi di norma assoggettati a permesso di costruire
non comporta variazioni rispetto alle connotazioni proprie del permesso
di costruire, con la sua onerosità e la rilevanza penale in caso di
abusi. E' inoltre salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del
permesso di costruire per la realizzazione di interventi sottoposti a
semplice denuncia di inizio attività (Dia). In questo caso il termine
per il rilascio è di sessanta giorni. |