Per la costruzione/installazione Case Mobili
bisogna fare riferimento al
dpr 380/2001
Vedi anche -Normative
Case Mobili- e -Case
Mobili Omologate-
La casa mobile è per definizione una
struttura non ancorata al terreno costruita su appositi
CARRELLI che consente una rapida installazione su qualsiasi
terreno privato, camping o villaggio turistico.
Noi non conosciamo le
regolamentazioni di tutte le regioni
riguardanti il posizionamento di
CASA MOBILE su terreno privato e pertanto vi
consigliamo di richiedere maggiori
informazioni agli uffici di
competenza locali, visto che tali
leggi possono
variare da zona a zona. |
Sostanzialmente possiamo classificare le case
mobili in tre categorie ben definite:
1) CASE MOBILI NON OMOLOGATE
2) CASE MOBILI SU PIANALE OMOLOGATO LARGHEZZA MASSIMA cm.
250
3) CARAVANS (CASE MOBILI OMOLOGATE) LARGHEZZA MASSIMA cm.
250
1- Nel primo caso non esistono particolari restrizioni
progettuali, non essendo le case mobili adibite a viaggiare.
Nei campeggi, villaggi turistici e
agriturismo possono sostare solo nelle zone di competenza e
strutturalmente devono permettere movimentazioni rapide
all’interno delle strutture
per eventuali lavori, rimessaggi ed anche in caso di
calamità ( in particolare di incendi ).
La soluzione casa mobile non omologata è
invece strettamente vincolata nel caso di ubicazione in
terreni di proprietà in quanto necessita categoricamente di
licenza edilizia alla stregua di un prefabbricato fisso ed
inoltre deve rispettare le normative vigenti per
l’abitabilità ( es. altezza minima interna cm 2,70 )
2- Nel secondo caso essendo posta o costruita su di un
pianale omologato (Rimorchio uso trasporto cose) non potrà
sporgere né in larghezza né in lunghezza per non inficiare
l’omologazione stessa e, altezza peso e bilanciamento
dovranno essere congrui alle specifiche del rimorchio in
questione.
Al contrario del caso precedente, in questa
situazione la casa mobile può viaggiare rappresentando il
carico del rimorchio viaggiante.
In questa configurazione casa-rimorchio una
limitazione molto penalizzante riguarda la revisione
periodica del rimorchio che dovrà essere perentoriamente
sgombro dall’abitacolo considerato dalla Motorizzazione
l’oggetto trasportato, quindi, è oggettivamente problematica
la scissione rimorchio-casa per ogni visita a prova, anche
nel caso in cui l’abitacolo non risulti serrato al
rimorchio, come spesso avviene.
La prima visita di revisione viene fissata
entro lo scadere del quarto anno, mentre le altre vengono
cadenzate ogni biennio.
Per il collocamento in aree turistico
ricettive, questa situazione su rimorchio omologato è
sicuramente più vantaggiosa della precedente e meno
restrittiva, arrivando talvolta, a secondo della
interpretazione dell’Amministrazione Comunale locale ad
essere equiparata ad una caravan omologata.
Sussistono invece tutte le limitazioni
descritte al punto 1) per i terreni privati.
3- Nel terzo caso si parla invece di caravan o roulotte,
quindi di prodotto omologato come veicolo nella sua
interezza.
Mai svincolabile o svincolato dal rimorchio
che risulta parte integrante.
Essendo quindi il manufatto a tutti gli
effetti veicolo, vengono imposte delle precise direttive
legate alla geometria dello stesso. Il massimo della
carreggiata che anni fa era considerato 2 metri e 30
centimetri,di recente è stato esteso a
2 metri e 55 centimetri.Viene richiesto un preciso collocamento della
fanaleria
per ogni lato del mezzo secondo parametri prefissati e,
sistema frenante, dimensioni, disegno e peso dovranno
risultare perfettamente conformi a quelli presentati in sede
di omologazione (D.M. 14/11/1997D.M. 12/09/2003 ) e comunque
dovrà essere sottoscritta una Dichiarazione di Conformità
del Costruttore.
Evidentemente l’organo di competenza per la
caravan non è più il Comune ma il Ministero dei Trasporti e
quindi non esistono più vincoli di abitabilità o quant’altro,
essendo omologata come veicolo (purché lasciata sul terreno
in situazione di mobilità, evitando opere murarie, scarichi
fissi e sistemi di fissaggio stabile al suolo).
Tuttavia, in casi sporadici, in zone protette
l’unico impedimento potrebbe essere rappresentato da
problematiche concernenti l’impatto ambientale.
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